Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

      «1-bis. Sono altresì esenti dall'imposta:

          a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; salva prova contraria, si considera abitazione principale del contribuente l'unità immobiliare nella quale egli ha la residenza anagrafica;

          b) le unità immobiliari adibite ad uso abitativo di proprietà degli istituti autonomi case popolari o di loro consorzi».

      2. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati.